L’ordinamento italiano cerca di disciplinare nella maniera quanto più dettagliate possibile la materia ereditaria.
Successione, legittime, eredità e testamenti trovano materiale normativo molto fitto, e questo vale anche per il discorso testamento olografo. È l’articolo 602 C.c. a darne una definizione: si tratta di un testamento che va redatto completamente dal testatore, con annessa data e sottoscrizione. La firma va messa alla fine delle disposizione, e come vedremo, sebbene possa non essere obbligatorio dare per esteso nome e cognome, si deve presentare in una forma tale da lasciar intendere con molta certezza l’identità del testatore. Circa la data (anche questo discorso lo affronteremo nel dettaglio di seguito) bisogna dare indicazione di anno, di mese e di giorno. Andiamo ad analizzare il tutto più da vicino.
Definizione generale di testamento olografo
Come poc’anzi detto, il testamento olografo è un atto riconosciuto dal nostro ordinamento, disciplinato nel codice civile che ben si distingue da altri tipi di testamento. A scrivere di suo pugno le volontà è proprio il testatore, che oltre ad indicare in maniera chiara e dettagliata come disporre dei suoi beni a sua morte, non può dimenticare di indicare data e firma. In assenza di questi elementi, considerati requisiti formali essenziali per il testamento olografo, lo stesso viene considerato non valido o comunque impugnabile secondo nullità o annullabile. Dal momento che lo abbiamo indicato, ci teniamo a sottolineare che in caso di impugnazione delle volontà testamentarie, la veridicità delle stesse andrà valutata attraverso la perizia calligrafica. Un esame quest’ultimo che può essere richiesto dalle parti interessate o anche d’ufficio dal giudice per capire fino in fondo se il testamento è vero o falso.
La particolarità di questo testamento olografo è che, essendo scritto di pugno dal testatore, non occorre che intervenga il notaio per la redazione. La qual cosa consente di abbattere i costi proprio di rivolgersi ad un professionista. Ma ovviamente ne conseguono molte limitazioni rispetto ad altri tipi di testamento.
Come si scrive un testamento
Per la particolarità stessa del tipo di atto, il testamento olografo, affinché sia valido deve avere determinati requisiti. Diciamo anche che in linea di massima la redazione di questo documento è niente affatto difficile, purché si inseriscano tre fondamentali elementi che il nostro ordinamento impone ai fini della linearità del contenuto. Vediamo insieme questi tre requisiti.
- Olografia
Per olografia si intende la capacità del testatore di scrivere a mano, in totale indipendenza e solitudine, le disposizioni circa il suo patrimonio. Si tratta questo del primo grande requisito che il Legislatore impone all’interno di questo tipo di testamento e in assenza del quale ci si imbatte nella nullità del testamento stesso (come del resto prevede l’articolo 606 del codice civile). Il documento va scritto a penna, e non anche al PC o con la macchina da scrivere: anzi in questi due casi, pur essendoci data e firma, il testamento risulterà nullo. Pur trattandosi di una regola a dir poco rigida, il legislatore ha voluto vincolare il documento con questo requisito proprio per rendere più difficoltoso il tentativo di alterare l’atto da parte di un estraneo, o quantomeno al fine di tutelare le sue intenzioni e le sue volontà. Per cui scrivere di pugno e con la propria grafia poteva essere un giusto compromesso per la salvaguardia del contenuto del testamento stesso.
A tal riguardo, ci teniamo a sottolineare che non per forza per grafia si intende scrittura in corsivo. La giurisprudenza a riguardo, ha spesso dibattuto sul perché il testamento dovesse essere scritto necessariamente in corsivo, e si è giunti alla conclusione che anche lo stampatello può andare bene. Sebbene infatti si consigli di usare la propria grafia abituale perché più personalizzata e meno imitabile, stando ad una sentenza di qualche anno fa (allo corte di appello torinese) è possibile anche redigere il testamento olografo in maiuscolo stampato, purché sempre chiaro e leggibile (come del resto deve esserlo anche il corsivo).
La giurisprudenza è tornata poi su un altro discorso e ha stabilito che si può anche abbonare il requisito di autografia laddove l’atto testamentario contenente le volontà di beni già indicati nella scheda siano corredate da planimetrie redatte da terzi (Così Cassazione numero 4492 del 25 febbraio 2014).
- La firma
Secondo immancabile requisito è dato dalla sottoscrizione: il testatore non può redigere il documento senza apporre la sua firma. Ai fini della validità delle disposizioni testamentarie, al termine del “discorso” elaborato dal testatore, in calce vi deve essere la sua firma ben chiara e leggibile. Cosa accade se il testamento olografo sia lungo più di una pagina? Sarebbe buona norma firmare ogni pagina, proprio per una questione di eccesso di zelo. In tal modo si evita che qualche mal intenzionato possa sollevare dinanzi al giudice la questione di nullità del testamento per difetto di sottoscrizione, anche parziale. Insomma si tratta di una tutela ulteriore nei riguardi del testatore e dei suoi desideri
A riguardo, spesso la giurisprudenza ha affrontato l’argomento. Attraverso le interpretazione caso dopo caso della Corte di Cassazione, è emerso spesso che è importante la “necessaria riconducibilità” del contenuto del testamento nel rispetto delle volontà del testatore (a deciderlo Cass. Civ. Sez.II, con la sentenza n. 16186/03). In mancanza di ciò sarà facile dichiarare nullo il testamento olografo. Del resto anche l’articolo 6060 del codice civile è molto chiaro sulla questione della firma. Per cui anche i pareri giurisprudenziali hanno seguito la falsariga normativa.
In merito poi a diminutivi e pseudonimi, non si può fingere che il testamento sia nullo solo perché sia stato sottoscritto in tal modo e non con il nome esteso. Sebbene comunque sia opportuno usare sempre nome e cognome per intero, sta di fatto che anche un nomignolo può facilmente identificare il testatore in quanto tale, quindi sarebbe difficile appigliarsi a questo per sollevare la nullità dello stesso. Sta di fatto che le recenti pronunce della Suprema Corte, si tratta di un requisito essenziale: anzi con la sentenza numero 14119 del 20 giugno del 2014 gli ermellini hanno persino stabilito che se nel foglio dovesse terminare lo spazio, il testamento si può sottoscrivere anche a margine e non in calce, purché la firma venga apposta su ogni facciata del documento vero e proprio.
- La data
In ultimo andiamo ad analizzare il terzo requisito necessario ai fini della validità del testamento olografo, ovvero la data. Come per ogni parte dell’atto, anche la data va messa per causa di forza maggiore scritta a mano. Il testatore deve apporre anno mese e giorno di quando redige l’atto. Abbiamo sottolineato che il tutto vada scritto a penna, perché i giudici della Corte di Cassazione si sono espressi a riguardo e hanno dichiarato che anche solo la data non scritta a mano può essere motivo di annullabilità del testamento olografo, proprio nel rispetto del contenuto dell’articolo 606 del codice civile già citato in precedenza. Inoltre per data si intende l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno, sebbene in più di un’occasione la giurisprudenza abbia ritenuto opportuno considerare idoneo anche le date cosiddette “per relationem”.
In mancanza di una data, o se non conforme a quanto previsto dalla legge, le parti coinvolte nell’eredità possono impugnare il testamento olografo, e sicuramente hanno buona probabilità di avere la meglio. Per cui in ogni occasione sarebbe opportuno conoscere bene la normativa in questione per redigere come si deve un testamento olografo.