Quando il rapporto lavorativo tra agente ed azienda volge al termine bisogna ovviamente pensare anche al lato economico di questo evento.
In base agli accordi collettivi nazionali esiste una suddivisione dell’indennità destinate ad un agente
in tre classi distinte:
L’indennità di risoluzione del rapporto che approfondiremo
brevemente in questo articolo e che rappresenta l’unico debito certo per l’azienda.
L’indennità suppletiva che viene rilasciata quando il rapporto lavorativo finisce per cause esterne all’agente.
L’indennità meritocratica che viene rilasciata per evidenti motivi di merito come l’aver sensibilmente aumentato il numero di clienti o il profitto. Il calcolo dell’importo di questa variabile è estremamente difficile perché prende in considerazione molti fattori, il vincolo principale resta comunque quello che l’importo di questa indennità deve essere superiore alla somma delle altre due.
Il F.I.R.R. meglio conosciuto come Fondo Indennità di Risoluzione Rapporto rappresenta la totalità di tutti i contributi messi da parte presso l’ente Enasarco a favore degli agenti di commercio da parte delle aziende mandatarie
La richiesta del Firr può essere fatta solamente online non dovrai perdere tempo in noiose code presso i vari sportelli, direi un vero e proprio lusso vista la lentezza della burocrazia italiana.
Il pagamento può essere fatto con le normali operazioni bancarie come accredito o assegno ed è inoltre possibile ritirare il proprio compenso presso la banca BNL.
Inoltre è di pochi giorni fa un decreto per dare un sostegno economico agli agenti durante questo duro periodo causato dal corona virus, che prevede la possibilità da parte dell’agente di richiedere il 30% di anticipo sul fondo
Per calcolare l’ammontare dell’indennità bisogna considerare diversi fattori come il le provvigioni guadagnate nell’anno solare precedente, il tipo di mandato con cui l’agente opera e ovviamente anche la durata temporale del mandato.
L’indennità non può comunque superare la quota annua calcolata sulla base della media annuale delle provvigioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni di contratto.
Logicamente se il rapporto di lavoro dura da meno tempo l’indennità verrà calcolata sulla media del periodo effettivo.
Gli unici casi in cui questa indennità può non essere corrisposta è per gravi cause imputabili all’agente stesso, come per esempio nel caso di conflitto di interessi con l’azienda mandante.