L’assicurazione non può imporre la carrozzeria per la riparazione

La stipula dell’assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA) è notoriamente obbligatoria per garantire il risarcimento dei danni causati dal proprio veicolo a terze persone o a cose in caso di sinistro.

Le modalità con le quali sottoscrivere il contratto di assicurazione, rinnovarlo o recedere da esso sono chiare e conosciute da tutti i possessori di un autoveicolo, così come è molto semplice reperire le informazioni contrattuali e confrontare le differenze tra le offerte commerciali delle varie compagnie assicurative, grazie ai numerosi servizi e tool online dedicati alla comparazione dei premi.

Alcuni aspetti della RC Auto, però, non sono affatto scontati e molti automobilisti ne sono all’oscuro.

L’assicurazione non può imporre la Carrozzeria

Una volta che il malaugurato sinistro si è verificato e l’automobile ha subito dei danni, ogni possessore d’auto desidera vedere riparati i danni al più presto possibile.

È pratica comune, da parte delle compagnie assicurative, proporre polizze in cui il contraente si impegna ad effettuare le riparazioni presso una carrozzeria convenzionata con la compagnia stessa, ottenendo in cambio un sostanzioso sconto sulla polizza assicurativa.

Ma per quale motivo l’assicurazione vuole imporvi una Carrozzeria convenzionata? Abbiamo rivolto questa domanda a Luca Ibatici titolare della Carrozzeria My Car Service il quale ci tiene a mettere in guardia gli automobilisti: “Attenzione, una clausola di questo tipo non ha validità legale, poiché in alcun modo è possibile obbligare l’automobilista a preferire una carrozzeria piuttosto di un’altra”, spiega Ibatici. Ma adesso guardiamo la sentenza.

 La sentenza: è una clausola vessatoria

Questa pratica non è illegale, fintantoché la compagnia assicurativa si limita a fornire un’opzione negoziabile da entrambe le parti, ma in nessun caso può assumere il carattere di un’imposizione.

Difatti, due sentenze d’appello della terza sezione civile del Tribunale di Torino (657/2017 e 1530/2017) hanno chiarito che una clausola implicante uno “sconto” sul contratto di assicurazione in cambio dell’obbligo a recarsi presso una determinata officina convenzionata per le riparazioni è assolutamente vessatoria, e pertanto vietata.

Inoltre, hanno sancito che l’applicazione di un aumento del 10% sullo scoperto in caso di sistemazioni svolte presso carrozzerie non convenzionate è altrettanto irregolare e, per questo motivo, è inapplicabile.

L’unico caso in cui queste condizioni sono compatibili con la normativa è in presenza di un accordo scritto frutto della contrattazione comprovabile e verificabile tra le due parti, assicuratore e assicurato.

 

Cosa cambia per l’assicurato?

Il Tribunale di Torino è intervenuto per porre fine ad una consuetudine irregolare, ma purtroppo molto diffusa che obbligava lo sventurato automobilista a ricorrere necessariamente ai servizi di poche carrozzerie indicate dalla compagnia assicurativa, pena la perdita dello sconto sulla polizza oppure, addirittura, il pagamento di un surplus sullo scoperto.

Le due sentenze del 2017 sono quindi una presa di posizione netta a favore dei diritti dell’assicurato.

Il diritto a scegliere la carrozzeria

L’automobilista, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile e delle sentenze del Tribunale di Torino, deve necessariamente dare il suo assenso in maniera chiara e inequivocabile affinché possano applicarsi le clausole di cui sopra.

In caso contrario, si configura una vera e propria violazione della libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

In sostanza, ben vengano gli accordi e le negoziazioni sul premio assicurativo, ma sempre e solamente in un contesto di assoluta trasparenza e nel pieno rispetto della legge e dei diritti dell’assicurato.