Realizzare un video girato in time lapse – attività può richiedere da mesi ad anni – e la salvaguardia dei diritti alla privacy di tutti i lavoratori, sono aspetti solo all’apparenza difficilmente conciliabili.
E’ necessario che chiunque circoli nell’area del cantiere o ci lavori salvaguardi la propria privacy, ma d’altro canto è interessante (e utile) produrre dei time lapse che raccontino i lavori, per scopi non solo commerciali. Per le stesse ragioni per cui è opportuna – e quindi consentita – l’installazione di apparecchi di videosorveglianza.
Diritti del lavoratore e filmati dei cantieri
La direttiva da considerare per prima è lo Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970), all’art. 4, che in modo inequivoco non permette al datore di lavoro l’applicazione di attrezzatura audiovisiva mirata a visionare i sottoposti. Impedimento rilevato anche nel decreto per la tutela della privacy (D. Lgs 196/2003).
L’art 4 dello Statuto dei Lavoratori, è stato in parte modificato in merito alle materie informatiche e tecnologiche, concedendo la possibilità di impiegare telecamere, ma solo a fronte di precise esigenze produttive o organizzative, per garantire la sicurezza dei dipendenti e la salvaguardia del patrimonio ambientale.
L’apparato tecnologico impiegato per la produzione di filmati con la tecnica del time lapse in ambiente edile e cantieristico in genere, non viene adottato per controllare le performance lavorative, ma ha piuttosto carattere promozionale.
E’ possibile dunque l’utilizzo di apparecchi di riprese video in time lapse in cantieri, come il servizio proposto in questo articolo, concordandolo in anticipo con i sindacati o con l’Ispettorato del Lavoro.
C’è da dire che L’Ispettorato del Lavoro, con la circolare n 5 del 19 febbraio 2018, scritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fissato delle regole riguardanti i sistemi audiovisivi che consentono il monitoraggio a distanza della produzione.
E’ ammesso l ‘ impiego degli strumenti di riprese video, ma solo in via eccezionale e temporanea, circoscrivendone le esimenti, ad ambiti come la difesa della ‘’sicurezza del lavoro’’, o la difesa del ‘’ patrimonio aziendale’’, oppure per ‘’particolari esigenze produttive o organizzative’’. Situazione in cui inquadrare l’attività di realizzazione dei filmati in cantiere risulta molto facile.
Identificazione impossibile e protezione della privacy
Va ribadito ulteriormente e più chiaramente, che un video time lapse non è un mezzo scelto con lo scopo di sorvegliare il lavoro altrui
In merito è possibile accennare alla direttiva Garante per la protezione dei dati personali del’8 aprile 2010, al punto 4.5, in cui si parla di ‘’Utilizzo di web cam o camera-on-line a scopi promozionali-turistici o pubblicitari’’, autorizzandone l’impiego nel caso in cui siano ‘’con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi’’.
Terminati tutti i lavori, durante la visualizzazione o la proiezione del video, le persone raffigurate risultano di impossibile identificazione proprio per la rapidità di scorrimento delle immagini. Anche perché un time lapse impiega un’elevata quantità di frame blending, creando dei passaggi tra fotogrammi e rendendo difficile l’identificazione di particolari.
IA e Time-lapse in cantieri
I software più avanzati impiegati nella produzione di time lapse, fanno largo uso delle funzioni dell’ IA, giovandosi in particolare modo del riconoscimento facciale giù in uso nei sistemi di videosorveglianza.
Esistono diversi software che identificano le aree da tralasciare dal time lapse, dopo averli identificati li trasformano completamente rendendoli difficili da riconoscere.
Sono algoritmi, sviluppati in origine per ottimizzare i dati, ma qui sono usati al contrario: si impiega l’intelligenza artificiale per mascherare dettagli o corpi presente nel video.
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