Decreto ingiuntivo, cos’è e come si richiede: tutto quello che devi sapere

Il procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, è un procedimento sommario finalizzato ad ottenere un decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento del giudice che, a seguito di deposito del ricorso redatto da un avvocato, permette di ottenere in tempi abbastanza celeri un titolo che consente al creditore il recupero delle somme a lui dovute senza la necessità di fissare un’udienza per sentire le ragioni delle parti in causa.

La mancata celebrazione dell’udienza “inaudita altera parte” letteralmente senza aver dato ascolto ad un’altra parte, è un’eccezione alla regola generale del contraddittorio (principio del processo civile per il quale le parti hanno diritto di difendersi prima che un giudice possa emettere qualsiasi tipo di provvedimento) giustificata dalla circostanza che la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo è fondata su una o più prove scritte che si ritiene abbiano un valore probatorio tale da rendere verosimilmente fondata la domanda.

Per la sua emissione è necessario, pertanto, che il credito per il quale si procede sia fondato su prova scritta e che sia certo, liquido ed esigibile.

Il credito è certo quando la sua esistenza non è controversa, liquido quando il suo importo è definibile in maniera determinata attraverso un calcolo matematico, esigibile quando lo stesso non è soggetto a condizioni o termini.

Il Giudice può ingiungere il pagamento di una somma di denaro al debitore, che entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, può proporre opposizione, per contestare la fondatezza della pretesa creditoria.

Tale possibilità è data al debitore, che può in questo modo instaurare un procedimento innanzi al tribunale competente al fine di esercitare il proprio diritto di difesa e di chiedere la revoca totale o parziale del decreto ingiuntivo.

Cosa si intende per prova scritta?

Nel procedimento per ingiunzione la prova scritta può essere rappresentata da qualsiasi tipo di documentazione anche se priva di validità probatoria assoluta così come prevista dagli articoli 2700 e 2702 del codice civile.

La prova scritta è senza dubbio un atto pubblico, una scrittura privata, un contratto, una fattura, un’ammissione di debito, un documento di trasporto, un titolo di credito, gli estratti autentici delle scritture contabili autenticate e gli estratti delle scritture contabili.

La prova scritta è una condizione di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo.

La competenza per territorio,  per valore e per materia

Per le somme inferiori a euro cinquemila competente è il Giudice di Pace, superata questa somma la competenza spetta al Tribunale.

Per ciò che concerne la competenza per territorio va individuata nel luogo di residenza del debitore.

Se la competenza appartiene al Giudice di Pace il ricorso deve essere depositato in formato cartaceo.

Se appartiene al Tribunale va depositato telematicamente dall’avvocato e firmato digitalmente.

Se il credito riguarda un credito di lavoro, il ricorrente dovrà rivolgersi a un avvocato del lavoro poiché competente sarà il Giudice del Lavoro.

In questo caso la competenza territoriale appartiene alternativamente al Giudice del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o dove si trova l’azienda o dove si trova una sua dipendenza.

L’accoglimento del ricorso

Il ricorso può essere accolto con l’emissione del decreto ingiuntivo o può essere rigettato se il Giudice non ritiene sufficiente la prova scritta fornita dal ricorrente creditore.

Può anche essere sospeso quando il Giudice invita il creditore a integrare la documentazione prodotta.

Se il credito per il quale si procede è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale il Giudice, su esplicita richiesta del creditore può autorizzare l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo senza attendere il termine di quaranta giorni per l’opposizione.

Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo

Entro quaranta giorni dala notifica del decreto ingiuntivo il debitore, se ritiene di non dover pagare, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo mediante la notifica al creditore un atto di citazione con il quale viene introdotto un procedimento ordinario con dinanzi al Giudice competente per territorio, per valore e per materia.

Trattasi a tutti gli effetti di una causa civile dove potrà contestare il decreto ingiuntivo e produrre documenti per far valere le sue ragioni.

Se il debitore ritiene di non proporre opposizione, il creditore allora potrà pignorare i beni attraverso vari tipi di espropriazione (pignoramento mobiliare, immobiliare, presso terzi, pignoramento del quinto dello stipendio).

Va precisato che se il Giudice non ha già provveduto a concedere la provvisoria esecuzione, può farlo anche in corso di causa.

Alla fine del procedimento il Giudice emetterà una sentenza di accoglimento o di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo avverso la quale potrà essere proposto prima appello, dinanzi alla Corte d’Appello competente e successivamente, se ve ne saranno i presupposti, ricorso per Cassazione che ha sede a Roma.