Il POS, ovvero il Pianto Operativo di Sicurezza, non è altro che un atto che ogni impresa esecutrice ha l’obbligo di redigere prima dell’inizio di attività operative nell’ambito di un cantiere mobile o temporaneo, secondo quanto previsto dall’art.17 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Esso, in particolare, viene stilato dal datore di lavoro, il quale, con riferimento allo specifico cantiere interessato, deve obbligatoriamente fornire alcune informazioni, quali:
- l’organizzazione della sicurezza dell’impresa considerando le macchine, le attrezzature e le lavorazioni
- l’effettiva valutazione dei rischi
- le misure di protezione e di prevenzione utili a contenere o a scongiurare completamente il rischio
Nel Piano Operativo di Sicurezza devono, inoltre, essere necessariamente indicati anche i dati che identificano l’impresa esecutrice, tra cui:
- il nominativo del datore di lavoro con relativi riferimenti agli uffici di cantiere e alla sede legale
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, dell’eventuale medico competente, del capocantiere e del direttore tecnico di cantiere nonché del responsabile del servizio di protezione e prevenzione
- il numero e le qualifiche dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi che lavorano per conto della medesima impresa
Assume una notevole rilevanza anche l’indicazione concernente:
- la descrizione dell’attività di cantiere con relativa indicazione dei turni di lavoro
- la specificazione delle mansioni
- l’elenco delle sostanze e delle miscele pericolose, corredate di schede di sicurezza, nonché dei ponteggi, degli impianti e delle macchine a cui si ricorre
- i risultati derivanti dalla valutazione del rumore
- l’indicazione dei dispositivi di protezione individuale
- l’elenco delle misure protettive e preventive integrative a quelle indicate nel PSC (ovvero nel Piano di Sicurezza e Coordinamento)
Differenze tra POS e PSC
Il PSC si differenzia dal POS per essere una relazione tecnica riguardante le diverse fasi operative del lavoro, individuando le diverse situazioni a rischio e prevedendo quelle azioni dirette a mettere in sicurezza un determinato cantiere.
Si tratta, in particolare, di un documento che deve essere allegato al contratto d’appalto. Le disposizioni ivi indicate devono, poi, essere rispettate in modo preciso e puntuale sotto la stretta responsabilità del titolare dell’impresa.
Piano Operativo Sicurezza Semplificato
Il decreto interministeriale del 9 settembre 2014 ha previsto il Piano Operativo di Sicurezza con modello semplificato. Quest’ultimo non è altro che un modello finalizzato a rendere più semplice gli adempimenti formali senza ridurre la tutela del lavoro.
La scelta tra POS integrale e POS semplificato, è rimessa alla piena discrezionalità del datore di lavoro dell’impresa esecutrice, non essendo dipendente dalla tipologia di attività svolta né da quella di cantiere.
Il modello semplificato, tuttavia, si prefigge l’obiettivo di essere molto chiaro senza andare a comportare una diminuzione dei contenuti sostanziali normalmente previsti nel campo della valutazione del rischio, nonché delle misure protettive e preventive da adottare.
Si può concludere come, alla luce di quanto detto, il Piano Operativo di Sicurezza non rappresenti un semplice adempimento amministrativo. Esso, infatti, è un documento molto importante che si contraddistingue per un utile contenuto basato su indicazioni indispensabili per limitare o prevenire i rischi per la salute dei lavoratori, contenendo anche tutta la prassi che gli addetti dell’impresa devono necessariamente seguire al fine di mantenere alto il livello di sicurezza del cantiere.