Prescrizione richiesta danni malasanità: cosa devi sapere

Quando si è vittime di un errore medico è possibile agire, a seconda dei casi, per via civile o penale. Ma fino a quando è possibile farlo? Quali sono i termini per la prescrizione di richiesta danni per malasanità?

Continua a leggere la nostra guida completa per saperne di più.

La responsabilità del medico e la responsabilità della struttura

 

In questo articolo tratteremo le casistiche di pazienti che sono stati oggetto di cure da parte di medici all’interno di una struttura sanitaria, pubblica o privata.

Quando ci si sottopone a cure mediche, interventi più o meno importanti o altre situazioni che prevedono l’intervento di un medico, può capitare che qualcosa non vada come previsto e che ci si ritrovi ad essere vittime di malasanità. In questi casi diventa fondamentale conoscere i termini per la prescrizione della richiesta danni al fine di agire nei tempi giusti senza perdere il diritto di ottenere un risarcimento per il danno subito.

Prima però è doveroso chiarire un punto: quando la responsabilità del danno ricade sul medico e quando invece alla struttura sanitaria? Si parla rispettivamente di responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale ed alle due tipologie si ricollegano differenti tempi di prescrizione, generalmente più lunghi in caso di responsabilità contrattuale.

Questo accade perché al momento del ricovero o di altra azione, tra paziente e struttura pubblica si pone in essere il cosiddetto contratto di spedalità che è atipico e pertanto non richiede firme o adempimenti particolari, ciò che rileva è che va adempiuto con la diligenza che occorre per tutelare la salute del paziente. Dunque, medico e struttura, oltre a fornire le prestazioni stabilite, devono agire in maniera ben precisa.

In breve, se la responsabilità è imputabile al medico parleremo di responsabilità extracontrattuale che prevede l’obbligo di risarcire i danni arrecati al pari di altro fatto illecito, mentre se la responsabilità è imputabile alla struttura sanitaria parleremo di responsabilità contrattuale.

 

Quindi, ricapitolando: se un paziente subisce un danno a seguito di cure mediche ricevute in una struttura sanitaria, lo stesso paziente potrà:

  • Promuovere una richiesta danni indirizzata alla struttura per responsabilità contrattuale;
  • Promuovere una richiesta danni indirizzata al medico per responsabilità extracontrattuale. Se il medico è dipendente della struttura, in questo caso ne risponde la struttura. Se invece il medico collabora presso la struttura come libero professionista, il medico ne risponde ( e per questo non è sufficiente la polizza di colpa grave, che copre solo la rivalsa dell’ente, ma occorre una polizza di rc professionale). Se si vogliono approfondire le caratteristiche delle assicurazioni per colpa grave, consigliamo la lettura della pagina sulle assicurazioni di colpa grave medici di Rc Medici.

Prescrizione richiesta danni malasanità: i termini per l’azione civile

 

Come accennato poco prima, i termini per iniziare l’azione civile per malasanità cambiano a seconda che si tratti di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

Nel primo caso, dunque se la responsabilità ricade sulla struttura sanitaria, la legge prevede una prescrizione generale di dieci anni mentre nel secondo caso, cioè se la responsabilità è di tipo extracontrattuale il termine è di cinque anni.

Giuridicamente il termine di prescrizione inizia a decorrere a partire «dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», così come sancito dall’art. 2935 c.c. per cui se la malattia insorge dopo l’intervento, anche a distanza di anni, il termine inizierà a decorrere dal momento in cui la patologia è stata rilevata.

Prescrizione richiesta danni: i termini per l’azione penale

 

Possono altresì verificarsi situazioni ben più gravi, situazioni in cui l’episodio di malasanità di cui si è vittime costituisce reato. Si pensi ad esempio al paziente che in seguito ad una condotta errata riporti lesioni personali più o meno gravi o che resti persino vittima di omicidio.

In tali casi verrà intrapresa un’azione di tipo penale e secondo il nostro ordinamento “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile».

Inoltre, secondo la Suprema Corte, il termine più lungo di prescrizione per la richiesta danni malasanità si estende altresì «a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria»,

Malasanità e conciliazione

 

Interessante è la novità introdotta dalla recente legge 24/2017 che prevede, all’art. 8 “il tentativo obbligatorio di conciliazione“, che il paziente che sia stato o che ritenga di essere di essere stato vittima di un danno medico, è tenuto a proporre preliminarmente ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis c.p.c. dinanzi al giudice competente.

Se si giunge ad una conciliazione, si forma il processo verbale della conciliazione mentre se non vi si arriva, invece, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.