Una discussione in un bar, tra due avventori, degenera in un caso di giustizia penale a Brescia, ed uno dei due litiganti ha la peggio, venendo attinto da un pugno alla mascella che ha comportato la perdita di un dente canino. Di qui ne segue un caso giudiziario con un risvolto inaspettato per la giurisprudenza.
Il caso di giustizia penale a Brescia
Una discussione in un bar degenera in lite. La vittima del caso di giustizia penale ha ricevuto una prognosi di 18 giorni, mentre l’aggressore è stato denunciato dai Carabinieri intervenuti su chiamata della proprietaria del locale. Viene quindi esercitata l’azione penale nei confronti del secondo, per il delitto di lesioni aggravate ai sensi degli artt. 582 e 583, nr. 2, c.p., in quanto le lesioni – pur avendo prodotto una malattia di breve durata – avrebbero comportato l’indebolimento permanente di un organo, quello della masticazione, a causa della perdita di un dente. L’aggressore viene assistito dall’avvocato penalista di Brescia Stefano Paloschi e si apre un caso del tutto particolare per la giustizia penale.
L’aggravante e il processo penale
Nel caso affrontato vi era l’aggravante prevista dal nr. 2 dell’art. 583 c.p. (indebolimento permanente di un senso o di un organo) che si configura a fronte di una riduzione anatomo-funzionale di un senso, ossia del complesso di elementi e tessuti che rendono possibili le percezioni del mondo esterno (vista, udito, tatto, olfatto, gusto), ovvero di un organo, intendendosi cioè la parte o l’insieme di parti del corpo umano che servono a una determinata funzione anatomo-fisiologica.
Sussiste l’aggravante dell’indebolimento permanente di un organo qualora, in conseguenza d’un fatto lesivo, esso risulti menomato nella sua potenzialità funzionale, e che perciò risulti ridotta rispetto allo stato precedente.
Con specifico riferimento all’apparato dentario, la giurisprudenza ritiene che lo stesso, assolvendo le funzioni della masticazione, debba considerarsi organo (Cass. pen., sez. V, 3301/83). L’aggravante non è esclusa per la circostanza che l’organo della masticazione possa riacquistare una completa efficienza attraverso l’applicazione di una protesi, volta che la permanenza dell’indebolimento deve riferirsi non già alla possibilità di utilizzo di mezzi artificiali, bensì alla normale funzione dell’organo stesso (Cass. pen. sez. V, 14768/89).
Conclusione del caso di Giustizia Penale a Brescia
È stato ritenuto che la perdita di un dente costituisca indebolimento permanente dell’apparato masticatorio solo ove ciò ne riduca apprezzabilmente la capacità funzionale (Cass. pen., sez. 3253/83): numerose pronunce di legittimità hanno ritenuto integrata l’aggravante di specie in caso di perdita o rottura di anche un solo incisivo, attesa la funzione fondamentale di tali denti nell’afferrare e tagliare il cibo, nonché nella fonazione.
Viceversa, non integra necessariamente l’indebolimento permanente dell’organo della masticazione la perdita o rottura di altri denti, quali i canini: è il caso deciso dalla sentenza dl G.U.P. di Brescia n. 245 del 14.02.19, che correttamente ritiene non diminuita la funzionalità di detto organo della persona offesa per la perdita di un canino; a seguito di questa valutazione, l’organo giudicante ha escluso la contestata aggravante prevista dal n. 2 del comma I dell’art. 583 c.p., con conseguente riqualificazione del reato contestato in quello di lesioni c.d. “lievissime” e pronuncia liberatoria per l’imputato.